E-commerce e uso illecito del marchio: il gestore è responsabile se…

La Corte di giustizia Ue ha recentemente stabilito un principio importante riguardante la responsabilità del gestore di una piattaforma e-commerce per l’uso illecito del marchio altrui. La Corte ha affermato che bisogna prendere in considerazione la percezione che gli utenti hanno dell’attività svolta dal provider sulla piattaforma. Se le attività sulla piattaforma fanno pensare all’utente che il gestore sia direttamente coinvolto nella vendita dei prodotti, anche se questi sono venduti da terzi, allora il gestore è responsabile per l’uso illecito del marchio.

Questo principio è stato applicato in una recente causa riguardante Maison Louboutin e Amazon. A riportare la notizia è Il Sole 24 Ore. Louboutin ha accusato Amazon di contraffazione perché riteneva che gli annunci di venditori terzi relativi a scarpe con suole rosse violassero il suo marchio “suola rossa”. Tuttavia, Amazon ha sostenuto di essere semplicemente un gestore di un mercato online e quindi esente da responsabilità per gli annunci dei venditori terzi.

I tribunali hanno considerato come la piattaforma presenti le pubblicità, proprie e di terzi, in modo uniforme e senza distinzione sulla loro origine e come offra servizi complementari di stoccaggio e spedizione dei prodotti. La Corte di giustizia Ue ha quindi stabilito che queste condotte rilevano ai fini di una possibile responsabilità del gestore.

In sintesi, la Corte di giustizia Ue ha stabilito che la percezione dell’utente mediamente informato della piattaforma rileva ai fini di verificare la responsabilità del gestore. Se l’utente ha l’impressione che sia il gestore a commercializzare i prodotti offerti in vendita dai venditori terzi, allora il gestore è responsabile per l’uso illecito del marchio. Questo principio è una direzione sempre più seguita dai giudici e rappresenta un cambiamento importante nella valutazione della responsabilità dei gestori di piattaforme e-commerce.

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