Il professionista deve sostenere l’onere del bollo

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la sua recente interpretazione (n. 428 del 2022), ha fornito una chiara delucidazione ai contribuenti riguardo al bollo, specificando che esso non rappresenta una spesa anticipata a favore del cliente e che non viene escluso dalla base imponibile IVA ex art. 15. Invece, il bollo deve essere considerato alla stregua delle prestazioni/cessioni per cui viene emessa la fattura.

Inoltre, poiché il professionista è il soggetto passivo, è lui a dover sostenere l’onere del bollo e quindi il riaddebito dell’imposta al cliente deve essere incluso nel compenso complessivo del professionista. Di conseguenza, il riaddebito dell’imposta di bollo deve essere considerato come parte integrante dei ricavi e contribuisce alla determinazione forfetaria del reddito.

Anche se il testo sopra citato riguarda solo i soggetti in regime forfetario, il contenuto può essere esteso a tutti i soggetti passivi che emettono fatture poiché la normativa sull’imposta di bollo è a carattere generale e non ci sono differenze tra le diverse tipologie di soggetti passivi.

Dal punto di vista dell’IVA, per i soggetti esenti IVA è necessario indicare il codice relativo ai ricavi “Esenti art. 10 pro-rata” sia per la cessione/prestazione svolta che per l’imposta di bollo eventualmente applicata. Per i soggetti in regime forfetario, è necessario indicare il codice relativo ai ricavi non imponibili per “Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018” sia per la cessione/prestazione svolta che per l’imposta di bollo eventualmente applicata.

Infine, dal punto di vista economico, è possibile distinguere i ricavi derivanti dalle prestazioni da quelli derivanti dal riaddebito dell’imposta di bollo.

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