Chi può accedere al regime forfettario?

Possono accedere al regime forfettario, in base l’art. 1 commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni e alla legge di Bilancio 2023:

  • Le persone fisiche i cui ricavi/compensi ragguagliati ad anno non superino gli 85.000 euro indipendentemente dall’attività esercitata. Per verificare il superamento del limite va considerato il regime applicato nell’anno di riferimento. In caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO assume rilevanza la somma dei ricavi/compensi relative alle diverse attività esercitate. Inoltre, i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore concorrono alla verifica del limite solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta.
  • Coloro che non hanno sostenuto nel 2022 spese complessive per lavoro dipendente, per collaboratori o lavoro accessorio superiore a 20.000 € lordi.
  • I soggetti che nel 2022 non hanno percepito redditi da lavoro dipendente/pensione per importi superiori a 30.000 €. Non esistono limiti di età e di durata: ne consegue che il regime forfettario può essere applicato fino a quando sussistono tutti i requisiti di permanenza richiesti dalla legge 190/2014 e successive disposizioni di legge.

Quali sono i soggetti che non possono avvalersi del regime forfettario?

Non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che:

  • Si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, come i produttori agricoli che svolgono contemporaneamente attività agricola e possiedono un’attività d’impresa.
  • Non risiedono in Italia, ad eccezione di quelli residenti in uno Stato dell’Unione Europea o SEE (Spazio Economico Europeo come Norvegia, Islanda, Liechtenstein e altri Stati) qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito.
  • Effettuano prevalentemente operazioni relative a cessioni di fabbricati e relative porzioni o   terreni edificabili. Chi si occupa di cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.
  • Contemporaneamente partecipano a società di persone o di associazioni per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché all’esercizio di imprese familiari; ovvero controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, svolgendo attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore o lavoratore autonomo.
  • Esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso di rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due anni precedenti, fatta eccezione per coloro che iniziano un’attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Inoltre, la legge di Bilancio 2023 ha introdotto un’ulteriore clausola ostativa prevedendo l’uscita immediata dal regime forfettario nel caso in cui i ricavi/compensi superino i 100.000 €.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del regime forfettario?

Tra i vantaggi più rilevanti c’è la semplificazione contabile e fiscale,nello specifico:

  • Emissione e contabilizzazione delle sole fatture di vendita;
  • Imposte più basse e fisse per i primi anni;
  • Compenso richiesto esente IVA;
  • Eliminazioni di alcuni adempimenti (dichiarazione 770, dichiarazione IVA e IRAP);
  • Forfettizzazione dei costi;
  • Possibilità di pagare i contributi artigiani e commercianti INPS ridotti del 35%;
  • Minori costi di tenuta della contabilità;

Tra gli svantaggi: non si può usufruire di tutte quelle detrazioni tipiche dei contribuenti ordinari (non si possono detrarre le spese per i familiari a carico, spese mediche e altre). Gli unici costi deducibili sono i contributi previdenziali obbligatori; l’impossibilità di detrarre l’IVA dagli acquisti.

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